TRASLOCO DOPO TERREMOTO, COSA DICE LA LEGGE

24 Giugno 2022

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, CHI PAGA?

Purtroppo il nostro paese è stato colpito negli ultimi anni da devastanti terremoti, un terremoto non solo crea danni “economici” e materiali, ma devasta la “mente” di chi vive questo orrendo evento naturale, Lo stato “cerca” di aiutare la popolazione colpita con agevolazioni e fondi a perdere, ma la burocrazia a volte “stringe” le sue maglie sulla povera gente senza avere un “cuore” nel capire le singole situazioni.

fortunatamente sono stati previsti dei contributi per le spese di trasloco e deposito dei mobili e degli arredi.
In particolare, potranno usufruire del provvedimento “i proprietari di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, danneggiate o distrutte dal sisma (classificate con esito E)”. Così come i locatari, “conduttori, comodatari o assegnatari”, di abitazione principale resa inagibile dalle scosse sismiche.
Il contributo viene determinato in funzione “delle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili” e degli arredi, non oltre i “1500 euro per ciascun nucleo familiare”. Nei casi in cui il Comune abbia messo a disposizione i locali per il deposito (articolo 3, ordinanza 9/2016), “il contributo è limitato al solo costo di trasloco e non può eccedere i 750 euro per ciascun nucleo familiare”.
Le richieste devono essere presentate entro 60 giorni dal pagamento delle spese di trasloco presso il Comune dove si trova l’immobile inagibile, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza 21/2017 del commissario straordinario per la ricostruzione. E’ necessario allegare, tra l’altro, anche “la dichiarazione sostitutiva con gli estremi identificativi e la data del provvedimento di sgombero dell’abitazione”, “la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili”, “copia delle fatture e/o delle ricevute delle spese effettivamente sostenute”, etc.
Per quanto riguarda le spese già sostenute, la domanda (e gli altri documenti allegati), deve essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, COSA è RICONOSCIUTO

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell’assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, SOMMA PREVISTA

Il contributo è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016. 2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00. 

Nelle ipotesi previste, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00.

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, DOVE PRESENTARE DOMANDA

A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, TEMPISTICHE

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il Comune ne cura l’inoltro all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché all’eventuale certificato di residenza.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal Comune, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l’accesso al contributo, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

L’accoglimento della domanda, con l’indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

TRASLOCO DOPO TERREMOTO, ENTE CERTIFICATORE

L’Ufficio speciale può richiedere all’interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata.

L’Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

In caso di accoglimento della domanda, l’Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall’invio della comunicazione, al pagamento del contributo riconosciut