Danneggiamenti durante trasloco, di chi è la colpa?

13 Maggio 2022

Danneggiamenti durante trasloco, responsabilità della ditta o del cliente?

State per intraprende l’avventura di un trasloco ma vi state chiedendo come funziona la responsabilità in caso di danneggiamenti durante trasloco di trasporto o trasloco? Bene in questo post cercheremo di fare un pò di chiarezza per questo argomento spinoso.

Per chi ha deciso di rivolgersi ad una ditta di traslochi consigliamo coem prima cosa di verificare che questa sia assicurata come la MGM. Infatti, in caso di rottura o danneggiamenti di oggetti, sarà difficile recuperare i soldi per il risarcimento se non esiste una pratica di assicurazione attiva. Quindi “prevedere è meglio che curare“.

Danneggiamenti durante trasloco, valutazione

Le ditte di traslochi, sono tenute a valutare cosa è fragile e cosa non lo è, anche per il loro “benessere”. E sicuramente nel loro interesse prendere le opportune precauzioni cosi da evitare “guai” in caso di rotture o danneggiamenti durante il trasloco delle merci del cliente. Se per esempio, si rompe un oggeto fragile coem un vaso (vedi foto), perché non trattato con la dovuta cura, la ditta è tenuta al risarcimento, anche se il cliente non ha avvisato la ditta di traslochi della delicatezza dell’oggetto. Una valutazioen attenta, coem quella che effettua la MGM è importante per fornire un servizio senza sorprese.

Danneggiamenti durante trasloco

Danneggiamenti durante trasloco, colpa del cliente

Nel caso in cui il danno avviene per incorrettezza delle informazioni date dal cliente, In tale situazione, la ditta non ha assolutamente responsabilità, ed il cliente deve fare il “mea culpa”

Riassumendo un pò quello già detto in precedenza, solitamente la ditta di trasporti, deve risarcire tutti i danni procurati dai propri dipendenti durante il trasporto degli oggetti. la regola del risarcimento vale anche per danni durante la procedura di imballaggio e montaggio/smontaggio dei mobili. Per i prodotti fragili, l’obbligo di risarcimento vale solo se la fragilità dell’oggetto poteva essere riconosciuta dalla ditta.

Se l’imballaggio, da contratto, è a carico del cliente, la ditta di trasporti non risponde di alcun danno.