Superbonus 110% 2022/2023

6 Febbraio 2022

Superbonus 110% 2022/2023, quali le differenze del nuovo decreto?

Con la proroga del Superbonus 110% 2022/2023 per le ristrutturazioni di case e condomini al 2022/2023, sono aumentate le richieste da parte di chi decide di effettuare lavori di riqualificazione energetica per le proprie abitazioni e tale decisione, inevitabilmente, comporta problematiche di carattere logistico.

Molto spesso chi decide di “buttarsi” in questa ristrutturazione si ritrova nella condizione di dover traslocare in altre abitazioni per brevi lassi di tempo, al fine di permettere la realizzazione dei lavori di efficientamento. Contestualmente alla decisione del trasloco, si innesca il meccanismo del decluttering, ovvero il momento di liberarsi degli oggetti ed arredi superflui, vecchi e che non si utilizzano più.

Superbonus 110% 2022/2023, dove smaltire vecchi arredi?

Nessuna preoccupazione, in questo caso MGM Traslochi è la soluzione al vostro problema

L’azienda MGM Traslochi non solo si occupa dei traslochi garantendo massima professionalità attraverso la presenza di operatori che lavorano con grande professionalità , ma MGM fornisce anche un servizio di smaltimento degli arredi, mobili o suppellettili in esubero liberandovi da questo importante grattacapo.

In questo modo, potrete vivere il vostro trasloco in modo tranquillo avendo meno preoccupazioni che vi attanagliano o ostacoli che possano rallentare il percorso di ristrutturazione.

Superbonus 110% 2022/2023
Superbonus 110% 2022/2023

Superbonus 110% 2022/2023, normativa nuova

La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:

  • *30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
  • * 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
  • * 31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
  • * 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).